Un documento in rete dell’Università degli Studi di Roma si sofferma sulla movimentazione manuale dei carichi. Focus sulla normativa, sulla valutazione dei rischi, sulle misure di prevenzione e sulle norme per la corretta movimentazione dei carichi.
Roma, 20 Apr – Il Titolo VI del Decreto legislativo 81/2008 (TU) e s.m.i. contiene diverse norme da applicare alle attività lavorative che comportino la movimentazione manuale dei carichi.
Secondo il TU il datore di lavoro deve “adottare le misure necessarie per prevenire i rischi, e utilizzare mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per contenere l’esigenza della movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori”.
A tale fine “il datore di lavoro:
A ricordare la normativa, anche con riferimento all’ancora vigente D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), è un documento informativo (quaderno informativo n.13) presente nel Portale del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro Protezione dell’ Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Il documento, che abbiamo già presentato nell’articolo “ Movimentazione manuale: elementi di riferimento e fattori di rischio”, non è un documento recente ma fornisce ancora utili indicazioni e regole per prevenire le criticità più frequenti, alla base degli infortuni e delle malattie professionali, nella movimentazione manuale dei carichi.
L’articolo si sofferma in particolare sui seguenti argomenti:
Il quaderno informativo “La movimentazione dei carichi e i movimenti ripetitivi”, elaborato dall’Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione, si sofferma anche sulla valutazione del rischio.
Si indica che le patologie a carico dell’apparato muscolo-scheletrico “rappresentano un fenomeno che investe il mondo del lavoro determinando un numero consistente di casi di malattie professionali”. E il verificarsi di tali situazioni “è riconducibile, il più delle volte, alla scarsa applicazione dei principi ergonomici nella progettazione dei posti di lavoro, intesi sia come ambiente strutturale sia come organizzazione del lavoro attraverso l’adozione di specifiche norme e procedure tecnico-operative, rispetto alle quali l’articolo 168 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con rimando all’allegato XXXIII fa espresso riferimento”.
Ed è necessario – continua il documento – “considerare in profondità le condizioni di potenziale rischio biomeccanico, avvalendosi di tecniche di analisi quantitativa, i cui esiti consentono di individuare le possibili soluzioni tecnico-organizzative applicabili al fine di contenere il livello di rischio”.
Vengono presentati alcuni strumenti e metodi per la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi, “a cui si riconoscono la fondatezza scientifica e la validità operativa”:
A questo proposito si indica che proprio in relazione alle specificità della movimentazione manuale dei carichi eseguita nell’ambiente di lavoro, si può scegliere “la metodologia più appropriata ai fini della valutazione del rischio”.
Il documento riporta poi anche alcune indicazioni relative alle misure di prevenzione.
Tenuto conto di quanto riportato nell’allegato XXXIII riguardo agli elementi di riferimento (caratteristiche dell’ambiente e del carico, sforzo fisico richiesto, esigenze connesse all’attività, fattori individuali di rischio), il datore di lavoro:
Ricordando poi che il datore di lavoro “sottopone i lavoratori esposti a rischio a sorveglianza sanitaria”, si indica che il medico competente sulla base delle informazioni in suo possesso (“valutazione del rischio; fattori individuali di rischio; esiti delle visite di idoneità alla mansione specifica dei lavoratori, anche in relazione alle differenze di genere”) e “tenendo conto delle esigenze connesse all’attività, può fornire delle indicazioni utili anche ai fini della determinazione del limite di peso sollevabile”.
In appendice il documento dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” riporta anche alcune utili norme per la corretta movimentazione dei carichi.
Il documento, che vi invitiamo a visualizzare integralmente, è ricco di immagini. Ne riportiamo una a titolo esemplificativo:
Il documento indica che “non si devono sollevare carichi se il corpo non assume una posizione ben equilibrata e il busto una posizione eretta”. E “per sollevare un carico senza incorrere in uno sforzo eccessivo è necessario:
Si indica poi che bisogna “operare senza curvare la schiena e possibilmente di dorso”. Ed è opportuno “controllare sempre il carico da movimentare poiché le superfici degli imballi o del componente movimentato possono presentare parti taglienti, pungenti o scheggiate che possono provocare ferite alle mani”.
Segnaliamo, in conclusione, che il documento si sofferma anche sui rischi correlati ai movimenti ripetitivi e riporta le norme per il corretto posizionamento dei materiali su scaffali e un promemoria relativo agli obblighi dei lavoratori.
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Portale del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro Protezione, “La movimentazione dei carichi e i movimenti ripetitivi”, quaderno informativo n. 13 elaborato dall’Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione, Collana “Cultura della sicurezza”, edizione 2014.
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